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Accesso civico generalizzato

(urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art5)
  • Servizio attivo
Procedimento di accesso civico generalizzato

A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Per favorire e promuovere il perseguimento delle funzioni istituzionali e la partecipazione, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'Amministrazione Comunale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

La richiesta di dati e documenti ulteriori (così definiti dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013) incontra i seguenti limiti e condizioni:

1) per interessi pubblici:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello stato;
f) la conduzione di indagine sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

2) per interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

Ulteriori limiti si incontrano nei casi di Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. Se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, è consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

L'ufficio comunale a cui è indirizzata la richiesta di accesso civico, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata a/r, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine previsto per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l'Amministrazione Comunale provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Approfondimenti

Esistono alcuni casi tassativi di esclusione assoluta nei quali l’accesso generalizzato viene rifiutato a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari come (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 3):

  • segreto di Stato
  • altri casi di segreto o di divieto di divulgazione:
    • segreto statistico
    • dati su sicurezza pubblica
    • procedimenti tributari
    • attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
    • documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi.

Esistono alcuni casi in cui è possibile rigettare l’istanza qualora il rifiuto sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 1):

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico
  • sicurezza nazionale
  • difesa e questioni militari
  • relazioni internazionali
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso generalizzato può essere negato se questo si rende necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • protezione di dati personali
  • libertà e segretezza della corrispondenza
  • interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

In alcuni casi, l’Amministrazione può fare ricorso al potere di differimento, ovvero affrontare la domanda solo in un momento successivo, quando non sussiste più la condizione che ha generato il rifiuto della domanda di accesso generalizzato.

Come fare

La richiesta può essere effettuata su carta libera anche utilizzando il modulo fornito dall'Amministrazione e qui allegato:

a) all'Ufficio Comunale che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, rispettando una delle seguenti condizioni, indicate dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005:

  1. sottoscrizione mediante firma digitale
  2. identificazione del richiedente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID);
  3. sottoscrizione e presentazione, anche a mezzo mail semplice, della richiesta unitamente alla copia del documento d'identità (copia fotostatica non autenticata del documento del richiedente, a norma dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000);
  4. trasmissione dell'istanza attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con provvedimento motivato ed espresso comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede alla trasmissione tempestiva di quanto chiesto.

Nel caso in cui l’Amministrazione individui controinteressati, agli stessi viene data comunicazione dell’istanza inoltrata per permettere loro un’eventuale opposizione motivata entro i 10 giorni successivi, decorsi i quali e accertata la ricezione della comunicazione, l’ente si esprime nel merito della domanda.

In caso di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’Amministrazione ne dà loro comunicazione e, non prima dei 15 giorni successivi, provvede a trasmettere i documenti, dati o informazioni al richiedente.

In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.

In caso di mancata risposta entro il termine è possibile chiedere l'esercizio del potere sostitutivo.

Nel caso in cui la domanda sia stata negata o differita per ragioni di tutela della riservatezza il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente provvede dopo aver sentito il Garante della privacy, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla domanda di parere.

Contro la decisione dell'amministrazione o, in caso di domanda di riesame, verso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale, dove costituito.

Nei casi di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, il controinteressato può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente e presentare ricorso al difensore civico.

Domanda di accesso civico semplice o generalizzato
Copia del documento d'identità

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dagli Uffici Comunali per la riproduzione su supporti materiali.

Cosa serve

Elenco delle cose necessarie per attivare il servizio (Documenti necessari o altro) con le relative istruzioni all’uso ed eventuale link di approfondimento.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la documentazione o l'informazione chiesta.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Accesso all'informazione
Categorie:
  • Autorizzazioni
Ultimo aggiornamento: 24/02/2025 10:42.39

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