Back to top

Chiedere l'accesso documentale

Descrizione

Domanda di accesso ai documenti amministrativi

La domanda di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell’Amministrazione Comunale deve indicare:

  • la descrizione sintetica del documento richiesto e, ove possibile, il numero di protocollo e la data;

  • la motivazione ovvero la descrizione dell'interesse connesso alla richiesta;

  • la dimostrazione dell'identità del richiedente e, in caso di delega, la documentazione dei poteri di rappresentanza del soggetto interessato (allegare alla richiesta scritta inoltrata tramite posta o fax copia del documento di identità e, ove occorre, del documento che attesta i poteri di rappresentanza);

  • l'eventuale richiesta di rilascio di copie.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piazza del Municipio 1, piano terreno provvede a:

  • fornire informazioni sulle modalità di esercizio, sui termini e sulle azioni a tutela del diritto di accesso;

  • fornire indicazioni sugli uffici, i servizi e sul loro funzionamento nonché sul responsabile del procedimento al quale indirizzare la richiesta di accesso o richiedere copia dei documenti amministrativi;

  • ricevere e protocollare nell'archivio informatico le richieste di accesso ai documenti amministrativi ed a rilasciare apposita ricevuta al cittadino.

Alcuni tipi di documenti possono essere scaricati dalla Rete Civica per la consultazione, e l’eventuale stampa, a cura dell’interessato. Tra questi: lo Statuto ed i regolamenti comunali, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i bandi e gli avvisi di gara, di selezione o di concorso, informazioni sulla struttura comunale e sui responsabili degli uffici e servizi, sui procedimenti amministrativi e la modulistica ad essi relativa.

Non sono ammesse istanze di accesso a categorie indefinite di documenti, finalizzate ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione Comunale.

Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi rientranti in alcune categorie previste dalla legge o da regolamento, tra le quali documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione, nei procedimenti tributari, nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nei procedimenti selettivi per documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. Il diritto di accesso può, inoltre, essere limitato o differito, con particolare riferimento ad esigenze di tutela della riservatezza oppure quando la conoscenza dei documenti possa impedire o pregiudicare lo svolgimento dell’azione amministrativa, fatto salvo il diritto degli interessati ad accedere a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
I cittadini che incontrano impedimenti all’esercizio del diritto di accesso o nei casi di rigetto dell’istanza espresso o tacito (per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta), possono presentare ricorso entro 30 giorni al Difensore civico della Regione Toscana o al Tribunale Amministrativoto può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?